IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visti  i decreti del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto
1977, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216  del
9 agosto 1977 e n. 328 del 1 settembre 1977;
    Visto l'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  pubblicata  nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 360
del 28 dicembre 1978;
    Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  139  del  19  giugno
1991;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 27 aprile 1992,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15
giugno 1992;
    Visto  l'art.  1,  comma  c),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica del 21 settembre 1994, n.  754, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
    Viste  le linee guida per le prove cliniche, di cui al volume III
della pubblicazione della Commissione europea ÊLa disciplina relativa
ai medicinali nella Unione europea¾, 1996, e relativi aggiornamenti;
    Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  136 del 13 giugno 1995;
    Considerato  che  nelle  more  di  una specifica normativa per la
sperimentazione clinica dei medicinali
    E' necessario recepire le  linee  guida  dell'Unione  europea  di
buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche
dei  medicinali, adottate dall'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) nella seduta plenaria del Comitato permanente per i
medicinali per uso  umano  (CPMP)  del  17  luglio  1996  di  cui  al
documento   E6:    Good  Clinical  Practice:  Consolidated  Guideline
(CPMP/ICH/135/1995,);
    Considerato che nelle more di una specifica normativa relativa ai
comitati etici, e' opportuno, limitatamente ai compiti  connessi  con
le  sperimentazioni  cliniche  dei  farmaci, definire le modalita' di
recepimento delle citate linee guida in relazione alle attivita'  dei
comitati etici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Recepimento delle linee guida dell'U.E. di buona pratica
clinica
    1.  Le  linee guida di buona pratica clinica citate in premessa e
riportate  all'allegato  1  costituiscono   le   norme   tecniche   e
procedurali  di riferimento per l'effettuazione delle sperimentazioni
cliniche e dei medicinali in Italia.
    2. In conformita' a quanto previsto al comma 1, l'allegato  1  al
decreto  ministeriale  27  aprile  1992,  recante "Disposizioni sulle
documentazioni tecniche da presentare  a  corredo  delle  domande  di
autorizzazione  all'immissione in commercio di specialita' medicinali
per uso umano, anche in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE", e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.